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Sez. 5, Sentenza n. 4586 del 29/03/2002 (Rv. 553375 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Operazioni di credito previsti dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Atti giudiziari relativi a dette operazioni - Deroga al regime agevolativo - Interpretazione - Portata - Enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553375-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

Il fatto che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda il regime agevolativo previsto per le operazioni di credito (regime rappresentato dall'assoggettamento di esse ad un'unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)