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Sez. U, Sentenza n. 1941 del 12/10/1970 (Rv. 347970 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - CORTE DI CASSAZIONE - POTERI - RIESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI INNANZI AL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITA - CONVENZIONE ITALÒ SVIZZERA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347970-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - CORTE DI CASSAZIONE - POTERI - RIESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI INNANZI AL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITA - CONVENZIONE ITALÒ SVIZZERA - FATTISPECIE.*

In tema di dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza emessa da un giudice straniero, la Corte di Cassazione, nell'accertamento della Competenza internazionale del giudice straniero che ha emesso la sentenza di cui si chiede il riconoscimento in Italia, non ha gli stessi poteri che le sono attribuiti, invece, quando si tratti dell'accertamento della Competenza degli organi di giurisdizione nazionale, ma deve limitarsi ad accertare se il giudice della delibazione abbia osservato le norme relative a quel giudizio, con la conseguenza che la stessa Corte di Cassazione non puo riesaminare i documenti esibiti al giudice di rito, per indagare se questo li abbia bene valutati ed apprezzati. (nella specie, la Corte di merito aveva accertato la sussistenza del criterio di collegamento del domicilio della convenuta in svizzera al momento della proposizione della domanda dinanzi al giudice svizzero, ai sensi dell'art 2, n 1 della convenzione italò svizzera, resa esecutiva in Italia con legge 15 giugno 1933 n 743).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)