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Sez. 1, Sentenza n. 3252 del 15/11/1971 (Rv. 354684 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI - RIESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI - CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DEL 3 GENNAIO 1963 - RESIDENZA DEL CONVENUTO IN SVIZZERA - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354684-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI - RIESAME DEI DOCUMENTI PRODOTTI - CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DEL 3 GENNAIO 1963 - RESIDENZA DEL CONVENUTO IN SVIZZERA - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Poiche nel processo di delibazione la Corte di Cassazione non ha rispetto all'accertamento della Competenza internazionale del giudice straniero, gli stessi poteri che le sono attribuiti quando si tratti di accertare la Competenza degli organi di giurisdizione interna, ma deve limitarsi a verificare se il giudice della delibazione abbia osservato le norme relative a quel giudizio, e non puo riesaminare i documenti esibiti al giudice di merito, per indagare se questi li abbia bene valutati, e incensurabile, se congruamente motivata, la decisione del giudice di merito che, ai fini della convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1963, resa esecutiva con l 15 giugno 1963, n 743, abbia ritenuto che il convenuto avesse il suo domicilio in svizzera, accertando la sussistenza dei requisiti relativi, non limitati al fatto di una occasionale dimora nel territorio svizzero, ma consistenti nella acquisizione di una residenza internazionalmente stabile. (V 1941'70, mass 347970).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1963 num. 743 art. 12, Legge 15/06/1963 num. 743 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)