Sez. L, Sentenza n. 1648 del 13/03/1982 (Rv. 419480 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI - REVISIONE DELLA RENDITA - AMMISSIBILITÀ - AGGRAVAMENTO DERIVANTE DA UNA CAUSA PROSSIMA DIVERSA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI - REVISIONE DELLA RENDITA - AMMISSIBILITÀ - AGGRAVAMENTO DERIVANTE DA UNA CAUSA PROSSIMA DIVERSA - RILEVANZA.*
L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel disporre la revisione della rendita per inabilità permanente nel caso di peggioramento delle condizioni fisiche del titolare, si riferisce, per la sua formulazione, anche all'aggravamento che, pur non dipendendo direttamente dalla malattia o lesione causata dall'infortunio, derivi da una causa prossima diversa, purché mediatamente collegabile all'infortunio stesso.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)