Sez. 5, Sentenza n. 36865 del 24/09/2001 Ud. (dep. 12/10/2001) Rv. 219997 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO | Società di capitali - Condotta dell'amministratore che incassi crediti del fallimento - Pagamento al creditore apparente - Truffa - Sussistenza - Concorso con il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO
In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali -dichiarata fallita- siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge Falliment. art. 232, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)