Sez. 5, Sentenza n. 11711 del 08/10/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209270 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Concorso con il reato di truffa - Ipotizzabilità - Ragione - Diversità del bene giuridico e della condotta criminosa - Sottrazione alla garanzia patrimoniale di entità economiche acquisite mediante frode da parte dell'imprenditore - Successiva dichiarazione di fallimento - Bancarotta fraudolenta - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti: il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento. La diversità, tanto del bene protetto, quanto della condotta e dell'evento delineati dalle rispettive norme incriminatrici, esclude che tra esse possa configurarsi un'ipotesi di concorso apparente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)