Sez. 4, Ordinanza n. 12577 del 12/01/2005 Cc. (dep. 05/04/2005) Rv. 231316 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Nuove disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001 - Abrogazione della legge n. 47 del 1985 - Sospensione dell'efficacia del d.P.R. n. 380 del 2001 - Vigenza dell'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, con l'entrata in vigore dell'art. 5-bis del D.L. 23 novembre 2001, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, che ha prorogato il termine di entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che aveva avuto un primo periodo di vigenza dal 1 al 9 gennaio 2002, non si è verificato alcun vuoto normativo, in quanto detta proroga ha determinato anche la sospensione dell'efficacia dell'art. 136 del citato d.P.R. n. 380 del 2001, contenente l'abrogazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la conseguenza che tale ultima disposizione è rimasta in vigore, medio tempore, con conseguente punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza. (La Corte ha precisato che il periodo di vigenza dell'art. 20 legge n. 47 del 1985 deve considerarsi ricompreso tra il 10 gennaio 2002 e il 30 giugno 2003, data in cui è entrato definitivamente in vigore il d.P.R. n. 380 del 2001, per effetto dell'art. 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 185).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 23/11/2001 num. 411 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legge 20/06/2002 num. 122 art. 2, DPR 06/06/2002 num. 380 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)