Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 20/11/2002 Ud. (dep. 15/01/2003) Rv. 223290 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 - Temporanea entrata in vigore - Disposizioni applicabili sino al 30 giugno 2003 - Legge n. 47 del 1985 - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
La normativa edilizia applicabile alle violazioni urbanistico-edilizie sino all'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (attualmente fissata al 30 giugno 2003) è quella di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia che si riconosca alla previsione di cui all'art. 5 bis della legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, efficacia sospensiva del citato D.P.R. n. 380, sia che si affermi il differimento della entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle disposizioni regolamentari e legislative in materia edilizia.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2001 num. 463 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)