Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 23/01/1997 Ud. (dep. 26/02/1997) Rv. 206921 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reato di inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale - Commesso con violazione del divieto di portare e detenere armi - Concetto di arma ai fini della configurabilità del reato - Riferibilità alle sole armi proprie - Necessità - Strumenti atti ad offendere di cui al comma secondo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n.110 - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Nell'ambito della speciale disciplina delle misure di prevenzione - ed in particolare ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi - il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie. Ed invero, l'art. 5, comma terzo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - nell'indicare le prescrizioni che "in ogni caso" devono essere imposte alla persona sottoposta a sorveglianza speciale o ad obbligo di soggiorno, contempla non solo il divieto di portare armi, ma anche quello di detenerle; se tale disposizione venisse interpretata in senso estensivo - e, cioè, comprendendo anche gli strumenti atti ad offendere di cui sia vietato, almeno in assenza di giustificato motivo, il porto (contemplati al comma secondo dell'art.4 della legge 18 aprile 1975 n. 110) - non sarebbe consentito al sorvegliato speciale neppure di tenere a domicilio attrezzi di uso domestico, quali i comuni coltelli da tavola, che, per una pur minima potenzialità offensiva, siano tali da rientrare nella previsione del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975: il che costituirebbe una finalità del tutto estranea allo scopo della norma, la quale mira a prevenire pericoli per la sicurezza pubblica, non già ad imporre al soggetto pericoloso limitazioni inutilmente afflittive.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 1110 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)