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Sez. 1 - , Sentenza n. 17877 del 01/03/2019 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275603 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reato di inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale - Violazione del divieto di portare e detenere armi - Riferimento alle armi improprie – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275603-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)