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Sez. 1, Sentenza n. 533 del 30/01/1995 Cc. (dep. 10/05/1995) Rv. 201196 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario - Partecipazione all'opera di rieducazione - Possibilità - Criteri valutativi.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201196-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

La sottoposizione del detenuto allo speciale regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (sospensione di regole di trattamento), non è ostativa alla possibilità per lo stesso detenuto di fruire, comunque, del trattamento rieducativo nelle forme, ovviamente, compatibili con il detto regime. Ne consegue che i parametri valutativi, ai fini dell'applicabilità della liberazione anticipata ai soggetti che si trovino nella suddetta situazione sono certamente differenti rispetto a quelli adoperati per i detenuti in regime normale, non essendo utilizzabile quello relativo alle opportunità risocializzanti, ma è pur sempre necessario un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, non identificabile con la mera regolarità del comportamento intramurario. Fra gli anzidetti parametri valutativi utilizzabili rientra anche la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con i familiari, negli eventuali colloqui con questi ultimi.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)