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Sez. 5, Sentenza n. 15513 del 30/06/2010 (Rv. 613905 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni agricoli siti in area montana o collinare - Esenzione di cui all'art. 7, comma primo, lett. h), d. lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità ai fabbricati - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613905-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. h), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", non riguarda i fabbricati sugli stessi insistenti, non potendosi mutuare il regime fiscale dei fabbricati da quello del suolo, stante la reciproca autonomia concettuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)