Sez. 5, Sentenza n. 13334 del 07/06/2006 (Rv. 590733 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati rurali siti in terreni agricoli montani o collinari esenti dall'imposta - Esenzione dall'imposta - Requisiti - Regime stabilito per le imposte dirette - Applicabilità - Esclusione - Requisiti soggettivi - Individuazione - Criteri - Terreno adibito ad impresa di coltivazione dei funghi - Inclusione - Regime anteriore e posteriore all'entrata in vigore dell'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Il regime di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dei fabbricati rurali - che il d. lgs n. 504 del 1992, istitutivo dell'I.C.I., non assoggetta ad autonoma tassazione, in quanto la redditività facente capo a tali costruzioni è compresa nel reddito dei terreni agricoli, ossia dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 cod. civ., ivi inclusa l'attività di coltivazione dei funghi, giusta la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 126 del 1985 - non è ricavabile dalla disciplina normativa regolante l'imposizione diretta (e quindi essenzialmente dal TUIR, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986), bensì dalle disposizioni specificamente inerenti all'I.C.I., e precisamente dagli artt. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 9, commi 3 e 3 bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, disposizioni che, ai fini dell'esenzione e con riferimento agli anni 1993 e 1994, non ponevano alcuna distinzione riferibile al profilo soggettivo dell'imprenditore agricolo (persona fisica o società e, fra queste, società di persone o di capitali), valutabile, invece, in tema d'imposizione diretta del reddito agrario o dominicale, ma contemplavano unicamente la "ruralità" dei fabbricati, desunta dall'essere strumentali all'attività agricola, e, per i terreni, il fatto di essere compresi in aree montane o collinari esenti, normativamente delimitate (art. 7, co.1, lett. h), d.lgs. n. 504 del 1992). Solo per le annualità d'imposta posteriori all'entrata in vigore dell'art. 58, co.2, del d. lgs. n. 446 del 1997 - norma non retroattiva - la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale è stata ristretta, ai fini dell'esenzione dall'I.C.I., alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 05/04/1985 num. 126 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. H CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)