Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 15/09/1981 (Rv. 415884 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA - PRESUPPOSTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE SECONDO GLI USI - SUFFICIENZA - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - INVITO AL PROMITTENTE DI PRESENTARSI DAVANTI AL NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - OFFERTA IMPLICITA DI CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RELATIVA - PRESUPPOSTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE SECONDO GLI USI - SUFFICIENZA - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - INVITO AL PROMITTENTE DI PRESENTARSI DAVANTI AL NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - OFFERTA IMPLICITA DI CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO.*
L'art. 2932, secondo comma, cod. civ., ove subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto all'offerta della prestazione corrispettiva, non si riferisce soltanto all'offerta formale di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., ma anche all'offerta secondo gli Usi prevista dall'art. 1214 cod. civ.. pertanto, al fine dell'accoglimento della domanda di esecuzione specifica di un preliminare di vendita immobiliare, l'invito che il promissario rivolge al promittente, affinché si presenti davanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, soddisfa il precetto di cui al citato art. 2932 cod. civ., in quanto contiene implicitamente, secondo gli Usi, un'offerta di contestuale pagamento del prezzo della vendita. (V. 2604/75, mass. N. 376557; (Conf. 1980/77, mass. N. 385714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)