Sez. 1, Sentenza n. 4287 del 01/03/2005 (Rv. 584018 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Obbligo - Limiti - Possibilità di indicare le ragioni del differimento in sede giudiziaria.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, ad eccezione delle infrazioni al codice della strada, per le quali vige una disciplina specifica, l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consente la contestazione differita della violazione quando non via sia stata possibilità - condizione da intendere in senso ampio - di contestazione immediata. Ne consegue la possibilità di indicare le ragioni del differimento della contestazione anche in sede giudiziaria, qualora l'opponente sollevi contestazione sul punto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)