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Sez. 1, Sentenza n. 3128 del 16/02/2005 (Rv. 579910 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata della violazione - Obbligo - Limiti.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579910-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il principio dell'obbligatorietà della contestazione immediata della violazione, stabilito (salvo casi giustificati) dalla disciplina speciale, di cui agli artt. 200 e 201 del codice della strada, per le infrazioni previste dal medesimo testo normativo, non si applica alle violazioni estranee a tale ambito, in ordine alle quali la disposizione generale di cui all'art.14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dispone che è priva d'effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale d'accertamento della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)