Sez. 1, Sentenza n. 4777 del 21/04/1992 (Rv. 476886 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Accertamento e riscossione dell'imposta - In genere | Pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo o pagamento diretto a seguito di autotassazione - Domanda di rimborso dell'ILOR pagata sui redditi da lavoro autonomo - Declaratoria di - Illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 42 del 1980 - Effetti - Limiti.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Accertamento e riscossione dell'imposta - In genere
In tema di rimborso dell'ILOR pagata sui redditi da lavoro autonomo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 25 marzo 1980, che ha dichiarato detti redditi non soggetti a tale imposta, mentre incide sui rapporti giuridici pendenti, non spiega effetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o per i quali, comunque, siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta. Pertanto, l'invocabilità della stessa sentenza e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi sia in caso di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sia in caso di versamento diretto (autotassazione) quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'intendente di finanza nel termine di 18 mesi dal pagamento, fissato dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di Tesoreria dello Stato, tramite gli istituti di credito all'uopo delegati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)