Sez. 1, Sentenza n. 2048 del 10/03/1999 (Rv. 523986 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Disciplina ex art. 115, comma secondo, lettera e) bis del d.P.R. n. 917/86, introdotta dall'art. 9 della legge n. 408/90 - Applicabilità al reddito derivante dall'attività di rappresentante di commercio espletata prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Esistenza del presupposto impositivo relativamente a detta attività - Accertamento - Criteri - Prova - Soggetto onerato.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di ILOR, l'art. 9, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che, modificando l'art. 115, comma secondo, lettera e) bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha escluso espressamente dall'imposizione ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, non si applica alla attività di rappresentante di commercio esercitata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 408/90. Pertanto, con riferimento a periodi antecedenti all'entrata in vigore di detta legge, al fine di stabilire se il reddito derivante dall'attività di rappresentante di commercio sia assoggettabile ad ILOR, è necessario accertare in concreto se tale attività sia stata svolta in forma di impresa e cioè se di questa abbia avuto i requisiti minimi ovvero se sia stato prevalente l'apporto del lavoro rispetto alla componente patrimoniale. Riguardando tale accertamento il presupposto impositivo, l'onere della prova in ordine alle circostanze che consentono l'imposizione è a carico dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)