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Sez. L, Sentenza n. 6154 del 12/05/2000 (Rv. 536472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Integrazione al minimo - Requisito reddituale - Disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992 - Inapplicabilità ai "pensionati in essere al 31 dicembre 1993" - Portata.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO

A norma dell'art. 4 D.Lgs. n. 503 del 1992, i nuovi parametri in tema di requisito reddituale per la spettanza del trattamento di integrazione al minimo (prevedenti il cumulo del reddito dell'assicurato con quello del coniuge non separato) non sono applicabili ai "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993", per tali dovendosi intendere coloro che a detta data abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (per il raggiungimento dell'età pensionabile o dell'anzianità contributiva e assicurativa), e non coloro per i quali a detta data sia già maturato il diritto al primo rateo di pensione, atteso che, a norma dell'art. 6 legge n. 155 del 1981, la pensione di vecchiaia va corrisposta con ratei decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 4 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)