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Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2000 (Rv. 532746 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Integrazione al minimo - Requisito reddituale - Nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - Disposizione transitoria - Vigenza della precedente disciplina per <i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993> - Perfezionamento del diritto a pensione entro tale data con godimento del primo rateo dal gennaio 1994 - Applicabilità della precedente disciplina.
Stato
decisa il 2000-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532746-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha modificato la disciplina dei parametri di reddito in tema di spettanza di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nucleo familiare comprensivo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, non si applica ai pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, è rimasta in vigore la previgente disciplina. Ai fini della individuazione della normativa applicabile, <pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993> sono coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal gennaio 1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 38 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)