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Sez. 2, Sentenza n. 2530 del 21/03/1997 (Rv. 503181 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Impugnabilità ex art. 42 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503181-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. - nel testo modificato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 in base all'art. 9 della legge 20 dicembre 1995 n. 432 - i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. sono impugnabili con istanza di regolamento necessario di competenza, disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 art. 9, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)