Sez. 3, Sentenza n. 1010 del 03/02/1997 (Rv. 502157 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti dichiarativi della sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Impugnabilità ex art. 42 cod. proc. civ. (nel testo novellato con l'art. 6 legge n. 353 del 1990) - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 42 cod. proc. civ., nel testo modificato con la legge n. 353 del 1990, estende il rimedio del regolamento di competenza solo nei confronti dei provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del processo \ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice e non di quelli che la sospensione stessa abbiano negato, rigettando l'istanza in tal senso proposta. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza; mentre, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l'illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)