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Sez. U, Sentenza n. 4505 del 05/05/1998 (Rv. 515090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Espropriazione per pubblica utilità - Sentenze in materia di opposizione alla stima - Contraddittorietà insanabile fra motivazione e dispositivo - Natura del vizio - Nullità ex. n. 4 dell'art. 360 - Denunzia in sede di legittimità di tale vizio in relazione a sentenza della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

In tema di espropriazione per pubblica utilità la sentenza di merito che decidendo in ordine alla apposizione alla stima si adegui, nella motivazione, al principio di diritto secondo cui il valore venale degli immobili insistenti su area soggetta, alla data del provvedimento ablativo a più vincoli di inedificabilità (posti nella specie a tutela di interessi paesaggistici, e archeologici, nonché della sicurezza stradale) deve essere ricostruito sulla base del solo valore dell'area di sedime, e, per contro, nella concreta determinazione della indennità di esproprio tenga conto anche del valore degli immobili abusivamente edificati, deve ritenersi inficiata non dal vizio di contraddittorietà della motivazione ex. n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. bensì da quello di nullità a norma del precedente n. 4 dello stesso articolo in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., stante la violazione dell'obbligo di motivazione, dovendo questa ritenersi omessa quando risulti totalmente carente ovvero (come nella specie) si estrinsechi in argomentazioni non idonee a ricavare la "ratio decidendi" o tra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obbiettivamente incomprensibili. Ne deriva che qualora tale vizio sia prospettato in relazione ad una sentenza della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, la sua denunzia in sede di legittimità è ammissibile, atteso che contro le decisioni della detta giunta è consentito dall'art. 19 comma terzo del D.Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921 n. 1290) il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fra l'altro, "per violazione di legge", risolvendosi la prospettazione di quel vizio nella censura di violazione della legge del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 31/03/1877 num. 3761 art. 3, Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 19 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)