Sez. 1, Sentenza n. 18062 del 08/09/2004 (Rv. 576854 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie in tema di trattativa con una Comune.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità(o inesistenza) di un atto negoziale va coordinato con il principio della domanda, fissato negli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.: soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle parti (anche attraverso il mutamento delle difese); qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati (In applicazione di tale principio, la Corte - per l'esistenza di poteri ufficiosi del giudice - ha escluso che ricorresse una "mutatio libelli" nelle difese di un Comune che, nel corso del giudizio di primo grado, ove era convenuto, aveva postulato l'esistenza di un vincolo contrattuale nascente dall'esito di una gara per la fornitura di un trattore e la giustificatezza della revoca dell'aggiudicazione, sul presupposto della colpa della fornitrice per il prezzo risultato troppo alto, mentre, nel giudizio di gravame, ove era appellante, aveva escluso l'esistenza del vincolo contrattuale perché dall'aggiudicazione non sarebbe nata alcuna aspettativa tutelabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)