Sez. 3, Sentenza n. 28424 del 28/11/2008 (Rv. 605614 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto giuridico va coordinato con il principio della domanda, fissato negli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Pertanto, soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle parti; qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, in quanto, in tale ipotesi, la nullità si configura come elemento costitutivo della domanda, il quale opera come limite alla pronuncia del giudice. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte di merito aveva dichiarato la nullità della clausola di deroga della durata del contratto di affitto di un fondo rustico, conferendo l'art. 58 della legge n. 203 del 1982 espressamente tale potere ed essendo la proposta domanda di accertamento negativo della pretesa di rilascio del fondo da parte dell'affittuario basata proprio sulla nullità della detta clausola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)