Sez. 3, Sentenza n. 2882 del 22/11/1983 Ud. (dep. 29/03/1984) Rv. 163390 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - EFFETTI CAMBIARI - ESPORTAZIONE ALL'ESTERO TRAMITE SOGGETTI DIVERSI DA UNA BANCA - MANCANZA DEL "VISTO PER LA REGOLARITÀ" - OPERAZIONE SOTTOSTANTE AUTORIZZATA - REATO VALUTARIO - SUSSISTENZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - EFFETTI CAMBIARI - ESPORTAZIONE ALL'ESTERO TRAMITE SOGGETTI DIVERSI DA UNA BANCA - MANCANZA DEL "VISTO PER LA REGOLARITÀ" - OPERAZIONE SOTTOSTANTE AUTORIZZATA - REATO VALUTARIO - SUSSISTENZA.*
Costituisce reato l'esportazione di effetti cambiari trasmessi a beneficiari esteri per canali diversi da una banca agente e quindi senza apposizione sugli stessi della formula "visto per la regolarità dell'operazione" od altra equivalente, ancorché emessi a copertura di un'operazione sottostante autorizzata ed anche se le banche agenti siano in grado di esercitare in fase successiva la stessa verifica sulla legittimità delle operazioni che avrebbero potuto svolgere preventivamente. (V mass n 159828; (V mass n 158766).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543, Legge 08/10/1976 num. 689 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/1976 num. 759 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)