diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32992 del 20/12/2018 (Rv. 651993 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651993-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Riferimenti normativi: Legge 18/10/1978 num. 680, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)