Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 07/11/2001 (Rv. 550073 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Nozione - Presupposti - Iscrizione all'AIRE - Rilevanza - Esclusione, sussistendo nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la dimora abituale del cittadino - Nozione di domicilio fiscale ai sensi della Convenzione italo - britannica contro le doppie imposizioni - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema d'imposte sui redditi, l'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue, pertanto, che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Nè a diversa conclusione conduce la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa esecutiva con la legge 5 novembre 1990, n. 329), atteso che, ai sensi dell'art. 4 del testo dell'accordo, il concetto di residenza fiscale ben può essere ricollegato, ove non sia possibile l'utilizzazione di altri criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Cod. Civ. art. 43, Legge 05/11/1990 num. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)