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Sez. 3, Sentenza n. 3529 del 24/10/1975 (Rv. 377712 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN GARANZIA - REGOLAMENTO AUTONOMO DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - SPESE DELLO ASSICURATORE CHIAMATO IN GARANZIA - OBBLIGO DI RIFUSIONE DEL RESPONSABILE DEL FATTO ILLECITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377712-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN GARANZIA - REGOLAMENTO AUTONOMO DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - SPESE DELLO ASSICURATORE CHIAMATO IN GARANZIA - OBBLIGO DI RIFUSIONE DEL RESPONSABILE DEL FATTO ILLECITO - CONDIZIONI.*

Nei rapporti tra chiamante e chiamato in causa per garanzia le spese di lite debbono essere regolate in modo autonomo rispetto allo intero processo e secondo il criterio della soccombenza, il cui concetto postula che una domanda proposta venga respinta dal giudice. Pertanto, qualora il chiamato in causa, in un processo per danni da responsabilita aquiliana, pretenda a sua volta di essere garantito dal suo assicuratore, rimanendo poi passivo davanti alla tesi, da quest'ultimo sostenuta, dell'esclusiva responsabilita del primo convenuto-chiamante, e tale tesi venga accolta dal giudice, nessuna soccombenza puo ravvisarsi a carico dell'assicurato, che non ha visto respingere alcuna sua domanda nei confronti dell'assicuratore, al quale le spese di lite dovranno essere rimborsate dall'unico responsabile. (V 3047/73, mass n 366775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)