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Sez. 2, Sentenza n. 3047 del 15/11/1973 (Rv. 366775 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO IUSSU IUDICIS - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366775-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO IUSSU IUDICIS - CONDIZIONI.*

La parte soccombente e legittimamente condannata al pagamento delle spese processuali anche nei confronti dei chiamati in causa per ordine del giudice, se la domanda, che ha reso necessaria detta vocatio in ius in conseguenza della tesi sostenuta dal soccombente, risulti infondata. (V 2731/71, mass n 353904).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)