Sez. 3, Sentenza n. 34425 del 13/07/2006 Ud. (dep. 13/10/2006) Rv. 234986 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere in cemento armato - Inosservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 1086 del 1971 - Soggetti responsabili - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di violazione delle disposizioni della legge n. 1086 del 1971 (disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato), il reato di cui all'art. 13, per avere disposto opere senza l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla medesima legge, può essere commesso da chiunque abbia disposto o eseguito i lavori in questione, e non dal solo costruttore
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 9, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)