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Sez. 3, Sentenza n. 8579 del 15/01/2003 Ud. (dep. 21/02/2003) Rv. 224170 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Opere in conglomerato cementizio armato - Inosservanza delle disposizioni della legge n. 1086 del 1971 - Proprietario dell'immobile - Responsabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224170-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di violazioni della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, al fine di affermare la responsabilità del proprietario occorre verificare che questi abbia assunto una delle qualità proprie prese in considerazione dalla norma incriminatrice, ovvero di committente, costruttore, direttore dei lavori o collaudatore, atteso che alla semplice qualità di proprietario non può connettersi un generale dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)