Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010 (Rv. 615350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Diritti reali - Appartenenza alla categoria dei diritti autodeterminati - Conseguenze - Divieto di nuove prove in grado di appello - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Pur appartenendo i diritti reali alla categoria dei diritti c.d. "autodeterminati", non per questo si può pervenire, attraverso tale qualificazione, a consentire una deroga al sistema delle preclusioni che regola l'ammissibilità della prova in grado di appello, la quale rimane assoggettata alla disciplina dell'art. 345 cod. proc. civ., che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salva la valutazione, da parte del giudice, dell'eventuale indispensabilità degli stessi o dell'esistenza delle condizioni per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella decadenza relativa alla formulazione delle necessarie istanze istruttorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)