Sez. 2, Sentenza n. 12607 del 24/05/2010 (Rv. 613297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento - "Causa petendi" - Identificazione con il diritto azionato - Configurabilità - Conseguenze - Domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione abbreviata - Riconoscimento dell'usucapione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Extrapetizione - Esclusione - Domanda nuova - Inammissibilità in grado d'appello - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte; pertanto, una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159-bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extrapetizione, né tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)