Sez. L, Sentenza n. 15910 del 17/07/2007 (Rv. 598449 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici titolari di incarico - Conferma a tempo indeterminato ex d.P.R. n. 218 del 1992 - Condizioni - Conferimento dell'incarico per coprire posti vacanti e non per supplire alla temporanea assenza del titolare - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In base alla norma finale del d.P.R. n. 218 del 1992, i medici titolari di incarichi temporanei presso le unità sanitarie locali hanno diritto alla conferma a tempo indeterminato solo se risultino titolari di un incarico conferito ai sensi del Capo Primo del d.P.R. n. 504 del 1987 ed abbiano, a tale titolo, maturato presso la stessa USL un'anzianità di servizio di almeno dieci mesi, non essendo sufficiente che l'incarico sia stato conferito per coprire posti vacanti e non per supplire alla temporanea assenza del titolare, secondo la previsione del Capo II del medesimo d.P.R., non sussistendo i presupposti per la nomina a tempo indeterminato ove tali modalità e procedure non siano state osservate.
Riferimenti normativi: DPR 17/09/1987 num. 504 art. 4, DPR 17/09/1987 num. 504 art. 18, DPR 14/02/1992 num. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)