Sez. L, Sentenza n. 6049 del 11/05/2000 (Rv. 536415 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici titolari di incarico - Conferma a tempo indeterminato ex d.P.R. n. 218 del 1992 - Medici temporaneamente incaricati delle supplenze per l'attività di guardia medica - Diritto alla conferma - Esclusione - Superamento del limite semestrale stabilito per le supplenze - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In base alla norma finale del d.P.R. 14 febbraio 1992 n. 218, i medici a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali hanno diritto alla conferma a tempo indeterminato solo se risultino titolari di un incarico conferito ai sensi del Capo Primo del d.P.R. n. 504 del 1987 ed abbiano a tale titolo maturato presso la stessa USL un'anzianità di servizio di almeno dieci mesi. Pertanto, tale diritto è escluso per i medici per i quali si accerti, in base ai presupposti del conferimento e del procedimento seguito, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in senso contrario, che l'incarico sia stato conferito temporaneamente per la supplenza nell'attività di guardia medica, ex art. 18 dello stesso d.P.R. n. 504 del 1987; né, relativamente a tali incarichi di supplenza, il superamento in fatto del limite temporale semestrale stabilito dal citato art. 18 comporta la trasformazione in incarico a tempo indeterminato, trattandosi di rapporti per i quali non trovano applicazione le norme degli accordi collettivi nazionali che prevedono la durata a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 17/09/1987 num. 504 art. 4, DPR 17/09/1987 num. 504 art. 18, DPR 14/02/1992 num. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)