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Sez. 6, Sentenza n. 2948 del 04/12/2008 Cc. (dep. 22/01/2009) Rv. 242857 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Sostituzione della misura già applicata con altra più grave, ovvero applicazione della stessa con modalità più gravose di esecuzione - Provvedimento applicativo - Adozione - Iniziativa officiosa del giudice - Illegittimità - Richiesta del P.M. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242857-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI

In materia di misure cautelari personali, nell'ipotesi in cui il giudice provveda, ai sensi dell'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., alla sostituzione di una misura cautelare in atto con altra più grave, ovvero all'aggravamento delle sue modalità di esecuzione, è necessaria la formulazione di una richiesta da parte del P.M., determinandosi altrimenti la nullità assoluta del provvedimento applicativo a norma dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il giudice ha disposto la misura custodiale all'esito del giudizio direttissimo, senza che vi fosse una richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari da parte del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)