Sez. L, Ordinanza n. 15344 del 07/08/2004 (Rv. 575302 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia di lavoro instaurata da un dipendente pubblico - Competenza territoriale - Art. 413, comma quinto, cod. proc. civ. - Foro della sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici - nella specie azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento - si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve aver riguardo al luogo nel quale si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine dell'incarico, a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la "ratio" della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)