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Sez. L, Ordinanza n. 11831 del 06/08/2002 (Rv. 556753 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia di lavoro instaurata da un dipendente di ente pubblico - Competenza territoriale - Art. 413, comma quinto, cod. proc. civ. - Foro della sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto - Foro esclusivo.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556753-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici, il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), nel prevedere la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)