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Sez. 3, Sentenza n. 2187 del 31/01/2014 (Rv. 630244 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | "Denuntiatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di prova - Divieto di prova testimoniale.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630244-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione e di riscatto agrario la "denuntiatio", cui è tenuto il proprietario venditore del fondo ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, è una proposta contrattuale, che dovendo necessariamente rivestire la forma scritta "ad substantiam", in quanto diretta ad assicurare esigenze di certezza anche nei confronti del terzo acquirente per l'ipotesi di mancato tempestivo esercizio della prelazione, in osservanza dell'art. 1350 cod. civ., non può essere provata per testimoni.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)