Sez. 2, Sentenza n. 253 del 30/01/1974 (Rv. 367878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO DISCONTINUO - RIPOSO INTERMEDIO - INATTIVITA TEMPORANEA DEL LAVORATORE - CRITERIO DISTINTIVO - GUIDA ALTERNATA DI AUTOTRENI - EVENTUALE RIPOSO IN CABINA - RIPOSO INTERMEDIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO DISCONTINUO - RIPOSO INTERMEDIO - INATTIVITA TEMPORANEA DEL LAVORATORE - CRITERIO DISTINTIVO - GUIDA ALTERNATA DI AUTOTRENI - EVENTUALE RIPOSO IN CABINA - RIPOSO INTERMEDIO - ESCLUSIONE.*
Sebbene anche nel lavoro discontinuo si possano avere periodi di riposo intermedio non computabili nella durata del lavoro effettivo, tali non sono quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l'autista di un autotreno lascia la guida al compagno e, se vuole, puo distendersi ed anche dormire nell'apposita cabina, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensi di semplice temporanea inattivita. Il criterio distintivo, infatti, tra riposo intermedio, non computabile ai fini della Determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattivita, computabile, invece, a tali fini, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, puo disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se e costretto a rimanere nella Sede del lavoro o a subire una qualche limitazione mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, e obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessita. (Conf 1545'69, mass n 340408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)