Sez. L, Sentenza n. 8279 del 10/11/1987 (Rv. 455878 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE - FUNZIONI DI AMMINISTRATORE E FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE - DISTINZIONE - CUMULO DI DETTE FUNZIONI SULLA STESSA PERSONA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE - FUNZIONI DI AMMINISTRATORE E FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE - DISTINZIONE - CUMULO DI DETTE FUNZIONI SULLA STESSA PERSONA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Le funzioni (e le responsabilità) di amministratore di una società e quelle di direttore generale, anche se affidate alla stessa persona, sono concettualmente diverse, l'una consistendo nella gestione dell'impresa, l'altra nell'esecuzione, seppur al più elevato livello, delle Disposizioni generali impartite nel corso di tale gestione, a nulla rilevando che al direttore generale possano essere affidati compiti di contenuto analogo a quelli incombenti sugli amministratori, sì che in concreto risulti difficoltoso ricollegare un atto all'una o all'altra funzione. Consegue che, ove nella stessa persona si cumulino le funzioni di amministratore e di direttore generale si instaurano due distinti rapporti, rispettivamente di amministrazione e di lavoro subordinato. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto che, in un'ipotesi in cui nella stessa persona si cumulavano le cariche di consigliere delegato e di direttore generale, vi era un unico rapporto). (V 2368/85, mass n 440225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2396
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)