diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 781 del 16/11/1999 (Rv. 531141 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531141-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., che pone il divieto, fatte salve le eccezioni dallo stesso previste, di produrre nel giudizio di cassazione atti e documenti che non siano già stati acquisiti nei precedenti gradi del processo, non è applicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, che non costituisce mezzo di impugnazione, e nel quale, pertanto, è consentito alle parti di fornire le prove documentali che esse avrebbero potuto dedurre in sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)