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Sez. U, Sentenza n. 2038 del 31/07/1967 (Rv. 329107 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329107-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA.*

Il divieto di depositare nuovi documenti nel giudizio per Cassazione, sancito dall'art. 372 cod.proc.civ., non e applicabile al regolamento di giurisdizione, che consente alle parti di offrire le prove documentali che avrebbero potuto dedurre in Sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento. (Conf.1794-63, 472-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)