Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 29/10/1984 (Rv. 437199 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - PROPOSTA DEL GENITORE CONTRO LA DECISIONE RESA IN SEDE DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL CURATORE SPECIALE ED AL P.M. - NECESSITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONCESSIONE DI UN TERMINE - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - PROPOSTA DEL GENITORE CONTRO LA DECISIONE RESA IN SEDE DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE AL CURATORE SPECIALE ED AL P.M. - NECESSITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONCESSIONE DI UN TERMINE - CONDIZIONI.*
Poiché a seguito dell'opposizione proposta a norma dell'art. 314/12 della abrogata legge sull'adozione speciale, si istaura un vero e proprio procedimento contenzioso, di cui, la nomina, il curatore speciale del minore diviene parte a tutti gli effetti, quando il genitore propone impugnazione contro la decisione resa in Sede di opposizione, la impugnazione (sia essa in appello, sia essa per Cassazione) deve seguire le regole fondamentali che disciplinano la materia delle impugnazioni nel corso di un procedimento contenzioso, ed in specie le regole relative alla notificazione della impugnazione alle altre parti del processo, come il curatore speciale del minore ed il P.m., senza che possa darsi termine per una integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., ove impugnazione non sia stata validamente promossa nei confronti di almeno una delle parti della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)