Sez. 1, Sentenza n. 2996 del 07/04/1997 (Rv. 503543 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Iscrizione o cancellazione dall'albo - Deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - Reclamo dinnanzi all'Autorità giudiziaria e impugnazione della decisione dell'autorità giudiziaria - Legittimazione del Consiglio regionale - Insussistenza - Consiglio regionale - Contraddittore necessario - Configurabilità.
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI
In materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti, pur essendo "parte necessaria" nel procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione del Consiglio nazionale (in quanto, quale organo cui la legge professionale attribuisce la tenuta dell'albo, è destinatario delle deliberazioni in materia), non è legittimato all'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dinnanzi all'autorità giudiziaria, né ai gravami avverso le relative decisioni, non essendo ammissibile che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)