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Sez. 1, Sentenza n. 3295 del 19/03/1993 (Rv. 481489 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - In genere | Ordine dei giornalisti - Consiglio nazionale - Delibere - Impugnazione davanti al giudice ordinario - Giudice - Poteri - Consiglio interregionale dell'Ordine - Sentenza - Impugnazione - Legittimazione - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione proposta dal Pubblico ministero - Consiglio interregionale dell'Ordine - Contraddittore necessario - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481489-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - In genere

Nel procedimento di impugnazione davanti al giudice ordinario delle delibere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - regolato dall'art. 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e finalizzato alla cognizione piena in ordine ai detti provvedimenti amministrativi, con potestà di annullamento, revoca e modificazione, senza che ne risultino violati gli artt. 102 e 113 Cost., in relazione alla particolare composizione del collegio (integrata con rappresentanti di categoria in numero inferiore a quello dei membri togati) - il Consiglio interregionale dell'Ordine, ancorché privo della legittimazione ad impugnare la sentenza, riferibile, invece, al Consiglio nazionale, stante l'inserimento, in posizione subalterna, del primo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa che fa capo al secondo, è, tuttavia, contraddittore necessario, abilitato a proporre difese ed eccezioni conoscibili di ufficio dal giudice, anche nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)