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Sez. L, Sentenza n. 2410 del 11/04/1985 (Rv. 440254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA INAPPLICABILITÀ AL RAPPORTO CONTROVERSO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DELLA DECADENZA EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA INAPPLICABILITÀ AL RAPPORTO CONTROVERSO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DELLA DECADENZA EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

La deduzione di inapplicabilità al rapporto di lavoro oggetto del giudizio della disciplina dettata da un contratto collettivo privatistico costituisce un'eccezione in senso lato, della quale il giudice ha il potere dovere di conoscere anche d'ufficio, e non è quindi soggetta al regime di decadenza stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. con riferimento esclusivo alle eccezioni in senso stretto. (V 388/83, mass n 425203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)