Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 18/11/1985 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172768 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - ELEMENTO SOGGETTIVO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - ELEMENTO SOGGETTIVO.*
Il dolo del delitto di strage consiste nella volontà di compiere Atti diretti a mettere in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo, il quale è elemento essenziale del reato e non mera condizione di punibilità. Il pericolo per la pubblica utilità non può essere considerato, infatti, come condizione estrinseca al fatto, ma va visto come l'essenza stessa del fatto, come il tipico evento del reato. Si richiede, inoltre, che gli Atti siano posti in essere con il fine di uccidere, inteso come volontà diretta ad attentare alla vita di una o più persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)