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Sez. L - , Ordinanza n. 1774 del 24/01/2018 (Rv. 647239 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO | Crediti contributivi - Conversione del termine ex art. 2953 c.c. - Decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647239-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO

In tema di dei crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 656

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)